Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I medicinali possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle Onlus di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco, unicamente avvalendosi dell'opera e sotto la supervisione di un laureato in farmacia abilitato all'esercizio della professione, che è responsabile del controllo delle eventuali prescrizioni in caso di distribuzione di farmaci vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica».