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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in XII Commissione in sede legislativa riferita al testo base adottato nella seduta del 28/11/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2012  [ apri ]
2.1.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. I medicinali possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle Onlus di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco, unicamente avvalendosi dell'opera e sotto la supervisione di un laureato in farmacia abilitato all'esercizio della professione, che è responsabile del controllo delle eventuali prescrizioni in caso di distribuzione di farmaci vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica».