Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) introduzione dell'obbligo di valutazione dei rischi stradali, attraverso l'affidamento alle Regioni, alle Province ed ai Comuni capoluogo della redazione, rispettivamente, di piani regionali, provinciali e comunali della sicurezza stradale in cui siano individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità, siano definite le misure per raggiungere gli obiettivi e siano predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento;