Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) disciplina generale degli accessi e della circolazione nelle aree metropolitane all'interno delle corsie riservate ai mezzi pubblici per il trasporto di persone, in particolare prevedendo il libero accesso di ciclomotori e motocicli, salvo diversa disposizione da parte dell'amministrazione locale competente.