Al comma 3, sopprimere la lettera m).
Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ogni altra disposizione integrativa o correttiva necessaria per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi di cui al presente articolo.