Al comma 2, lettera c) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
«3-bis) l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato, da denominare omicidio stradale, per i casi di omicidio commesso da conducente in stato di ebbrezza, in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo una pena detentiva non inferiore nel minimo a otto anni e nel massimo a diciotto anni di reclusione».