Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2.
I Comuni della Regione Campania rendono pubbliche le tariffe, divise per impianto, per tonnellata di RSU trattata o conferita in discarica. In particolare si fa riferimento a quelle degli impianti di: trattamento meccanico biologico, compostaggio, selezione del multi materiale, incenerimento/gassificazione; nonché del conferimento in discarica.
I suddetti Comuni rendono pubbliche le eventuali loro situazioni debitorie nei confronti delle aziende pubbliche e/o private che si occupano nel territorio di trattamento e/o di smaltimento dei RSU.
Ogni Comune della Regione Campania rende altresì pubblico il regime di prelievo sui rifiuti adottato (Tarsu/Tia) e i valori medi dei prelievi applicati.