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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.035. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2011  [ apri ]
5.035.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 in materia di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

1. Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, al fine di coordinare la normativa nazionale in materia di commercializzazione dei funghi epigei freschi e congelati con la normativa comunitaria di cui ai Regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 882/2004, n. 1635/2006, n. 1881/2006 e suo aggiornamento n. 629/2008, n. 396/2005, n. 178/2006 e n. 149/2008, con le modalità e secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero della salute, del Ministro degli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto del Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per i rapporti con le regioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le Amministrazioni statali interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Governo