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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.034. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2012  [ apri ]
5.034. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea vigente;
d) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) 428/2009, con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
4. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo
5.034.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea, nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea vigente;
d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi prevista, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) 428/2009, con particolare riguardo anche alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite per quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.
4. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo