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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.030. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2011  [ apri ]
5.030.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, all'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 10 è sostituito con il seguente:
«10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei vini aventi una sovrappressione non inferiore a 0,5 bar, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.».

Il Governo