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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.028. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2011  [ apri ]
5.028.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88).

1. All'articolo 37, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) all'alinea, le parole: «, senza le prescritte autorizzazioni» sono soppresse;
2) al numero l), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «senza le prescritte autorizzazioni»;
3) al numero 2), le parole: «, oppure produca o commercializza uova» sono sostituite dalle seguenti: «senza la prescritta registrazione»;
b) alla lettera e):
1) al numero 1), le parole: «, al divieto di trattamenti per la conservazione» sono soppresse;
2) al numero 3), le parole: «articoli 6 e 11, relativi» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 6 relativo»;
c) alla lettera f), dopo le parole: «articoli 8,» è inserita la seguente: «11,» e dopo le parole: «regolamento (CE) n. 589/2008» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni nazionali attuative»;

d) alla lettera g), le parole: «ai sensi della normativa vigente» sono soppresse e le parole: «agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative» sono sostituite dalle seguenti: «sull'uso di diciture facoltative dalle norme dell'Unione europea e dalle disposizioni nazionali attuative in materia di commercializzazione delle uova»;
e) alla lettera h), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al di fuori dei casi consentiti la stessa sanzione si applica a chiunque detiene o pone in commercio uova non stampigliate o non classificate oppure effettua trattamenti di conservazione o di refrigerazione delle uova della categoria A. La sanzione per la detenzione o per la commercializzazione di uova non stampigliate o non classificate non si applica al dettagliante che detiene o pone in vendita uova in confezioni originali, sempre che il dettagliante non sia in condizione di avere conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione».

2. Il comma 4 dell'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.
3. All'articolo 37, comma 7, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «dell'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'accertamento delle violazioni».

Il Governo