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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.019. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2011  [ apri ]
5.019.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) adeguare, in coerenza con l'articolo 2 della direttiva, la definizione di delitto di tratta di esseri umani, di cui all'articolo 601 del codice penale, nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale sancito dall'articolo 25 della Costituzione, al fine di introdurre in tale nozione gli atti dolosi punibili quali il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra ai fini di sfruttamento;
b) con particolare riferimento alla punibilità degli «atti di passaggio o trasferimento dell'autorità sulle vittime», di cui all'articolo 2 della direttiva, circoscrivere la fattispecie, precisando le condotte punibili;
c) definire lo sfruttamento nel rispetto dell'articolo 2 paragrafo 3 della direttiva e stabilire l'irrilevanza del consenso;
d) in aderenza al paragrafo 5 dell'articolo 2, qualora le condotte di cui alla lettera a) coinvolgano minori di anni diciotto, prevedere che vengano punite come reato di tratta di esseri umani anche in assenza dei mezzi di coercizione elencati al paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva;
e) al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 19 della direttiva, nonché alle Raccomandazioni dell'Aja sul traffico degli esseri umani del 1997, prevedere l'istituzione del Relatore nazionale - equivalente al cosiddetto National Rapporteurs (for trafficking in Human Beings) - al fine di dotare il nostro Paese di un organismo in grado di monitorare il fenomeno, di scambiare informazioni sulle politiche nazionali e di contribuire alla prevista relazione della Commissione europea per la lotta alla tratta di esseri umani nello spazio europeo, di cui all'articolo 20 della medesima direttiva;

f) prevedere le misure necessarie atte alla tutela penale, all'assistenza e al sostegno delle vittime, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della direttiva;
g) con specifico riferimento all'articolo 16 della direttiva e alla protezione dei minori non accompagnati vittime della tratta, intesi, ai sensi del considerando n. 23 della medesima direttiva, quali soggetti che versano in situazione di particolare vulnerabilità e meritevoli di specifiche tutele, istituire il Tutore, o figura analoga, per la tutela del minore straniero non accompagnato vittima di tratta. Ferme restando le disposizioni vigenti, di natura urgente e temporanea, tra cui l'affidamento alle strutture di protezione sociale e il permesso di soggiorno temporaneo, nonché le prerogative assegnate al Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 286/1998 e successivi regolamenti attuativi, prevedere per tali soggetti uno status giuridico duraturo, facilitare l'esercizio del diritto di asilo che le convenzioni internazionali riconoscono ai minorenni, in adeguamento del paragrafo 2 dell'articolo 16 della medesima direttiva, concernente l'adozione di misure necessarie per una soluzione duratura, basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore, per realizzare una sua concreta integrazione.