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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.046. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2012  [ apri ]
5.046.
approvato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a seguito dell'apertura del Caso EU Pilot 1254/10/MOVE per mancata applicazione della direttiva 2004/49/CE in materia di indagine sugli incidenti ferroviari).

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta in coordinamento con»;
all'articolo 20, comma 2, le parole: «Gli investigatori, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque previa espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, ove l'attività investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, ed in collaborazione con le Autorità stesse, possono quanto prima» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono»;
all'articolo 20, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2.»;
all'articolo 20, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto comunitario e nazionale. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. Le attività e i diritti degli investigatori incaricati non devono pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale possono modificare, alterare o distruggere tali elementi è richiesto il preventivo accordo tra 1 Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.»;
all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorità».

Il Governo