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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.040. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2012  [ apri ]
5.040.
approvato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni contenute nella direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, attuata con il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Nell'esercizio della delega di cui al presente comma, il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività;

b) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo non sia inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, degli affari esteri, per gli affari regionali, il turismo e lo sport e dell'economia e delle finanze.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo