stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.039. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2012  [ apri ]
5.039.
approvato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di medicinali ad uso veterinario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità e secondo i princìpi e criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, con la vigente normativa in materia di medicinali per uso veterinario, nonché con i regolamenti (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 e n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno essere adottati, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali, il turismo e lo sport anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e commercializzazione dei farmaci ad uso veterinario, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;
b) previsione di un sistema che consenta, ai fini della tutela della salute pubblica e del benessere animale, la tracciabilità del farmaco veterinario nelle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione, attraverso una banca dati nazionale e di un nuovo modello di prescrizione medico-veterinaria;
c) snellimento delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni inerenti la farmacovigilanza dei medicinali veterinari in commercio nell'Unione europea tra le amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo;
d) riordino della disciplina dell'uso in deroga dei medicinali omeopatici veterinari tenuto conto delle nuove norme dell'Unione europea in materia di limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale;
e) adeguamento delle disposizioni vigenti relative ai termini per il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2008;
f) razionalizzazione delle operazioni di registrazione eseguite dai soggetti interessati, quali in particolare la tenuta delle scorte di medicinali veterinari e i trattamenti effettuati sugli animali;
g) razionalizzazione del sistema delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per i servizi resi relativamente al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari mediante procedure semplificate.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo