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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.032. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2012  [ apri ]
5.032.
approvato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle disposizioni vigenti in materia;
b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione e dell'informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;
d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e di riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;
e) applicazione di un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Governo