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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.022. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/01/2012  [ apri ]
5.022.
approvato

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 e ulteriori misure per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, dopo la lettera d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente:
d-bis) alle cessioni effettuate fino al 30 giugno 2015 di quote di emissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e alle cessioni di unità del monte-emissioni assegnato, di unità di rimozione delle emissioni, di unità di riduzione delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e-bis), numero 1) e numero 2), q) ed u), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, nonché di ogni altra unità che possa essere utilizzata dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».

2. Al fine di contrastare l'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto, al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
d-ter) alle cessioni di diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;
d-quater) alle cessioni dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 2004.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata al parere delle competenti commissioni parlamentari e alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

Conseguentemente, nell'Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.