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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.044. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2011  [ apri ]
5.044.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il riordino normativo dalla disciplina della professione di guide turistiche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione, sulla base dei seguenti criteri:
a) individuare i princìpi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica;
b) prevedere percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione;
c) prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;
d) determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;
e) prevedere le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi, per la promozione del proprio territorio e dei siti museali dello stesso, di associazioni di volontariato, costituite e formate con finalità di promozione storica, culturale, paesaggistica e ambientale locale, che operino in convenzione con le pubbliche amministrazioni;
f) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per gli affari europei e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.
4. Fino alla data di entrata in vigore dal decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti ed è consentito alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle associazioni di volontariato che già operano nel territorio di riferimento.
5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il Governo