stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.029. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2011  [ apri ]
5.029.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in attuazione del regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga le direttive 73/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo al fine di assicurare la piena integrazione tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi apportando specifiche modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e riformulazione dell'apparato sanzionatorio in applicazione delle nuove disposizioni dell'Unione europea che regolamentano la commercializzazione, la preparazione ed uso dei mangimi, con particolare riferimento all'etichettatura obbligatoria e facoltativa, compreso l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali;
b) armonizzazione dell'apparato sanzionatorio attraverso la previsione di disposizioni sanzionatorie anche in applicazione del regolamento (CE) 1831/2003 in tema di additivi destinati all'alimentazione animale ed alla riformulazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 93/74/CE sugli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;

c) razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio secondo principi di efficacia, di afflittività e di proporzionalità da attuare secondo i criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, comma 1 lettera c), nonché attraverso la rimodulazione delle sanzioni penali vigenti, sia con riferimento alla scelta della pena, sia con riguardo alla misura delle sanzioni stesse in considerazione dell'attenuato disvalore giuridico di alcune condotte correlato al minor rischio di contagio dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Governo