Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Al fine di assicurare il pieno impiego delle risorse rese disponibili dall'Unione Europea nel quadro del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e l'assolvimento delle correlate obbligazioni derivanti dal rispetto dell'ordinamento comunitario, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza nel triennio 2011-2013, nei limiti della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.
2. All'onere derivante dal presente comma, pari a 533.333 euro per il 2012, 666.666 euro per il 2013 e 800.000 euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C - Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Sostegno al settore agricolo». Voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto legislativo 165/99 e decreto legislativo n. 188 del 2000 - di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183.