Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Al fine di adeguare la legislazione nazionale all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, all'articolo 266 del codice di procedura penale aggiungere il comma 2-bis con il seguente testo: «2-bis. Negli stessi casi sono consentite le registrazioni di colloqui tra presenti, nonché conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione. Le registrazioni di colloqui tra presenti e di conversazioni telefoniche, effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione sono equiparate alle intercettazioni e ad esse si applica la relativa disciplina».
2. Al comma 1 dell'articolo 271 del codice di procedura penale dopo le parole: «i risultati delle intercettazioni» aggiungere le seguenti: «, delle registrazioni di colloqui tra presenti nonché delle registrazioni di conversazioni telefoniche effettuate da chiunque prenda parte alla comunicazione».