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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.020. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2011  [ apri ]
5.020.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

Al Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 16, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio al dettaglio su aree pubbliche».
2. Il comma 5 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:
«1. Le Regioni, in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e Province autonome, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabiliscono le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. I criteri di scelta per il rilascio dei titoli autorizzatori dovranno tenere in prioritaria considerazione, gli obiettivi di politica sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente urbano, la salvaguardia del patrimonio culturale rappresentato dalle caratteristiche tradizionali delle fiere e dei mercati oggetto della selezione nonché la professionalità acquisita.
2. Le autorizzazioni e concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei nuovi criteri, di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, come modificato dal precedente comma, sono prorogate per 12 anni indipendentemente dalla loro scadenza originaria».