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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.017. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2011  [ apri ]
5.017.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e successive modificazioni, in materia di requisiti del responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali).

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 101, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 2-bis) deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata. Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente».
b) all'articolo 101, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali.

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis)».