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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.010. in XIV Commissione in sede referente riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2011  [ apri ]
5.010.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011).

1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;
b) «impresa», ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;
c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
g) «importo dovuto», la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
h) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
i) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.
4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.
5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:
a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.
8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato e a una società di recupero crediti.
11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare:
a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;
c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.
14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.
15. Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.
17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.
18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.
20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
21. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente all'allegato B, all'articolo 1, commi 1 e 3, sopprimere la voce 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (scadenza 16 marzo 2013);.