Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis
1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis».