stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2011  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire l'implementazione dei metodi alternativi con il vincolo dello stanziamento di almeno il 33 per cento dei fondi al fine di contribuire economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi e allo scopo di formare personale esperto nelle 3R anche tramite corsi di approfondimento all'interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi. Inoltre, assicurare l'osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;
b) vietare l'utilizzo di primati non umani del Nuovo e del Vecchio Mondo, cani, gatti, specie in via d'estinzione nel caso non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali;
c) predisporre nel caso si allevino, forniscano o utilizzano specie quali primati non umani, cani e gatti, forme di arricchimento ambientale nella piena ottemperanza del principio di Refinement;
d) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli organismi geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali vietando fenotipi sofferenti e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l'ambiente;
e) prevedere un limite massimo di dolore a cui è possibile sottoporre l'animale durante la procedura, vietandola qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati;
f) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ricerche per sostanze d'abuso, esperimenti bellici e xenotrapianti;
g) vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia se non nel caso in cui queste risultino più dolorose o traumatiche dell'esperimento stesso;
h) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;
i) predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;
l) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.