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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.03. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
5.03.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose,»;
b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono aggiunte le seguenti: «e di riciclaggio»;
c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori»;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
e) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono aggiunte le seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono aggiunte le seguenti: «in modo visibile, leggibile ed indelebile»;
f) all'allegato II, Parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.