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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
1.2.
approvato

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alle norme di regolazione della Sogin S.p.A., ai fini della gestione più responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).

1. Nell'ambito della predisposizione del «quadro nazionale» per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché ai fine di mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze in materia di sicurezza nucleare in capo alla Sogin S.p.A nell'ambito delle proprie responsabilità di soggetto che deve provvedere alla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e per poter programmare e seguire la realizzazione di investimenti in un più ampio arco temporale relativamente alle proprie attività di decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dalle attività nucleari industriali, mediche e di ricerca, in deroga al secondo comma dell'articolo 2383, del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'organo di amministrazione della Sogin S.p.A., dura in carica cinque anni. Tale disposizione si applica anche per l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai fini del contenimento delle spese, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, la Sogin S.p.A, non può inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad una annualità di indennità, così come previsto dall'articolo 1, comma 466 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.