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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.07. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
5.07.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni di adeguamento alla «Procedura 1999/4812. Causa C-270/2003» in materia di esonero delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti pericolosi ed i rifiuti di imballaggio. Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 in materia di trasporto di rifiuti agricoli).

1. Ai fini della piena conformità delle disposizioni nazionali rispetto all'interpretazione data dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee del 9 giugno 2005, causa C-270/2003, all'espressione di «trasporto a titolo professionale» nell'ambito dei soggetti che non devono essere sottoposti all'obbligo di autorizzazione in caso di trattamento dei rifiuti, nonché al fine di assicurare gradualità nell'avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per le imprese agricole e per agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti ai circuiti organizzati di raccolta, il termine di cui all'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2013. Fino a tale termine, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, non sono tenuti all'iscrizione all'Albo di cui al medesimo articolo 212.