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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.04. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4623

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
5.04.
approvato

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «gli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole: «e 3» sono sostituite con: «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: «agli articoli 7, 8, 11, commi 1» le parole: «e 3» sono sostituite con: «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «gli obblighi di cui agli articoli 11,» le parole: «comma 3» sono sostituite con «comma 6».
d) all'articolo 7, comma 5, lettera a), dopo le parole: «riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11,» le parole: «comma 3» sono sostituite con: «comma 6».
e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «da parte dell'autorità competente» aggiungere le seguenti: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni».
f) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono aggiunte le parole: «comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,».
g) l'articolo 8, comma 1, è sostituito dal seguente:
«L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:
1) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
2) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

3) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
4) la natura delle eventuali decisioni;
5) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni.».
h) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente: «I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativi. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1.»;
i) all'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 11», le parole: «comma 2» sono sostituite con le parole «comma 3»;
j) all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 12,» le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite con le parole: «commi 3 e 4»;
k) all'articolo 11, comma 7, alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore.»;
l) all'articolo 12, comma 3, alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.»;
m) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono aggiunte le parole: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
n) all'articolo 16 comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,» sono sostituite con le seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15.»;
o) all'articolo 17, comma 1, la parola: «successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».