stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.061. in Assemblea riferita al C. 4623-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/02/2012  [ apri ]
5.061.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che si possa dare riconoscimento ed esecuzione alle decisioni irrevocabili di condanna ad una sanzione pecuniaria adottate da uno Stato membro contro la persona fisica o giuridica la quale disponga di beni o di un reddito nel territorio italiano, o vi abbia la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, vi abbia la propria sede statutaria;
b) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa chiedere il riconoscimento delle decisioni irrevocabili di condanna ad una sanzione pecuniaria allo Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale la decisione è adottata disponga di beni o di un reddito, o vi abbia la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, vi abbia la propria sede statutaria;
c) prevedere che le definizioni di «decisione» e di «sanzione pecuniaria» siano quelle di cui all'articolo 1;
d) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
e) prevedere che l'autorità italiana competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione all'estero dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente nella figura del pubblico ministero individuato dall'articolo 655 del codice di procedura penale;
f) prevedere che le autorità italiane possano avanzare richiesta di riconoscimento nelle forme previste dall'articolo 4 della decisione quadro e che i requisiti di contenuto del certificato siano conformi al modello allegato alla decisione quadro;
g) prevedere che il pubblico ministero competente per l'esecuzione della pena, quando risulti che la persona nei cui confronti sia stata imposta una sanzione pecuniaria disponga di beni o di un reddito in un altro Stato membro, o vi abbia la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, vi abbia la propria sede statutaria, si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo e possa, a tal fine, avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;
h) prevedere che la ricezione dei provvedimenti di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di permettere la più celere individuazione dell'autorità italiana competente; prevedere che l'autorità estera possa scegliere altresì di inviare la richiesta all'autorità centrale italiana;
i) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere g) ed h), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
l) prevedere che l'autorità italiana competente per il riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie richieste da uno Stato membro sia la Corte d'appello del distretto in cui risiede la persona nei cui confronti deve essere eseguita la sanzione;
m) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
n) prevedere che il procedimento di riconoscimento avvenga senza particolari formalità e senza necessità di contraddittorio orale con l'interessato; prevedere che il riconoscimento debba avvenire nel termine di tre mesi;
o) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro;
p) prevedere che, nel rispetto del principio di leale cooperazione, la Corte d'appello competente possa rifiutare l'esecuzione di una sanzione pecuniaria quando:
1) il certificato di cui all'articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione;
2) esiste in uno degli Stati membri una decisione irrevocabile per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona, purché la decisione abbia ricevuto esecuzione o sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo le leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
3) al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione quadro, la decisione si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legge italiana;
4) la sanzione è caduta in prescrizione ai sensi della legge italiana e la decisione di condanna attiene a fatti che ricadono nella giurisdizione dello Stato italiano;
5) la decisione si riferisce a fatti che sono compiuti interamente o in parte nel territorio italiano, sempre che per i medesimi fatti non fosse possibile, o non sia più possibile, l'esercizio dell'azione penale;
6) esiste un'immunità ai sensi della legge italiana che rende impossibile l'esecuzione della decisione;
7) la sanzione è stata inflitta a una persona fisica che, in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, non poteva ancora considerarsi, a causa della sua età, penalmente responsabile per gli atti a seguito dei quali è stata emessa la decisione;
8) la decisione è stata assunta a seguito di un procedimento in cui la persona condannata non è comparsa personalmente e dal certificato non risulta che sia stata debitamente informata secondo la legislazione dello Stato della decisione, oppure, in caso di procedura scritta senza contraddittorio, dal certificato non risulta che la persona ha dichiarato di non opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione;
9) la sanzione pecuniaria è inferiore a 70 euro;
q) prevedere che nei casi di cui ai numeri 1, 4 e 8 della lettera p), prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, in tutto o in parte, la Corte d'appello consulti con i mezzi appropriati l'autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chieda di fornire senza indugio le ulteriori informazioni necessarie;
r) prevedere che, in caso di riconoscimento della sanzione pecuniaria, qualora i fatti sottostanti fossero punibili anche nello Stato italiano e la sanzione risulti superiore al massimo previsto per le equivalenti fattispecie italiane, la Corte d'appello possa ridurre l'ammontare della sanzione;
s) prevedere che l'interessato possa presentare incidente di esecuzione contro la decisione di riconoscimento adottata al di fuori dei casi previsti dalla decisione quadro o in violazione di una delle regole previste dalle lettere p) e r) e che l'esecuzione della pena pecuniaria sia sospesa qualora l'istanza sia giudicata ammissibile;
t) prevedere che lo Stato membro richiedente sia immediatamente informato delle decisioni assunte dalla Corte d'appello, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della decisione quadro;
u) prevedere che all'esecuzione della sanzione pecuniaria riconosciuta in Italia si applichino le norme della legislazione italiana;
v) prevedere, in conformità all'articolo 10 della decisione quadro, che la sanzione pecuniaria possa essere convertita in pena detentiva o in altra sanzione alternativa;
z) prevedere che, in conformità all'articolo 11 della decisione quadro, l'amnistia estingua il reato e la grazia estingua la pena, anche quando concesse dalle competenti autorità dello Stato estero;
aa) prevedere come ipotesi di cessazione dell'esecuzione quelle di cui all'articolo 12 della decisione quadro;
bb) prevedere, fatti salvi accordi bilaterali con lo Stato membro richiedente, che le somme ottenute in seguito all'esecuzione delle decisioni spettino allo Stato italiano;
cc) prevedere la cessazione della procedura di riconoscimento in caso di pagamento spontaneo della sanzione allo Stato di decisione, fatta salva la ripetizione presso lo Stato richiedente delle spese sostenute dallo Stato italiano;
dd) prevedere che possa essere disposta la temporanea sospensione della procedura per effettuare la traduzione del certificato, se in lingua diversa dall'italiano, dall'inglese o dal francese.