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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.056. in Assemblea riferita al C. 4623-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/02/2012  [ apri ]
30.056.
inammissibile

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385). - 1. All'articolo 19, comma 1, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura del 10 per cento di cui al periodo precedente è ridotta al 5 per cento qualora la quota dei diritti di voto o del capitale sia detenuta da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati extracomunitari».