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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.100. in Assemblea riferita al C. 4623-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/02/2012  [ apri ]
14.100. (nuova formulazione)
approvato

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), e), f), g) e h), nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione di modalità applicative della direttiva, con riferimento ai contratti conclusi tra pubbliche amministrazioni e imprese prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE;
b) individuazione, con riferimento ai contratti conclusi prima del termine di cui all'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, di una disciplina transitoria relativa ai pagamenti delle imprese che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per quanto concerne i relativi contratti di subfornitura;
c) adeguamento delle procedure contabili in materia di flessibilità di bilancio e rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre n. 2009, n. 196, solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
4. All'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011 n. 180 l'alinea è sostituita dal seguente: «1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 per il recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:».

La Commissione