Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente
Art. 5-bis. - (Vendita diretta per gli imprenditori ittici). - 1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.
2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici dell'acquacoltura, singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per reati in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal Titolo V del Regolamento CE 1224/09, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».
5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente
Art. 5-bis. - (Vendita diretta per gli imprenditori ittici). - 1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.
2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici dell'acquacoltura, singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per reati in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal Titolo V del Regolamento CE 1224/09, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».
5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.