stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.058. in Assemblea riferita al C. 4623-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/02/2012  [ apri ]
5.058.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Taglie minime). - 1 L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - (Sottotaglia). - 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.
5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali».
2. All'articolo 15, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti comunitari vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.»

ident. 5.056.
5.058.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Taglie minime). - 1 L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - (Sottotaglia). - 1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
2. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
3. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.
5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali».
2. All'articolo 15, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) sbarcare, trasportare, trasbordare e commercializzare esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima (sottotaglia) prevista dai regolamenti comunitari vigenti o da eventuali Piani di gestione adottati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 86, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.»

ident. 5.056.