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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.052. in Assemblea riferita al C. 4623-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/02/2012  [ apri ]
5.052.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - Modifica all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009). - 1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata al diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli ed allora divenute di pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.»

5.052.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - Modifica all'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprietà industriale - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009). - 1. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata al diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli ed allora divenute di pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.»