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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.055. in Assemblea riferita al C. 4623-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/02/2012  [ apri ]
30.055.
inammissibile

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157). - 1. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte seconda, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 7, la parola: «inamovibile» è soppressa;
b) all'articolo 14, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le Regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.
4. Le Regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 2012 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2012 le province trasmettono i relativi dati alla Regione di residenza.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.»
c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) lettera a), le parole: «quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur)» sono soppresse;
1.2) lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «storno (Sturnus vulgaris), fringuello (Fringilla coelebs);
1.3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) specie cacciabili dal 18 agosto al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur)»;
2) al comma 2, il primo, secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».
d) il comma 4 dell'articolo 19-bis è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria».
e) all'articolo 23, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni ed i portatori di handicap».
f) all'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), le parole: «da euro 1.032 a euro 6.197» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 8.000»;
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».
g) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
«h-bis) sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca di tali richiami»;
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 619 per chi esercita l'attività venatoria in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene esemplari di specie ammesse al prelievo in deroga, ai sensi dell'articolo 19-bis, in numero eccedente il limite previsto per ogni singola specie. La stessa sanzione si applica a chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita ed a chi esercita l'attività venatoria utilizzando mezzi vietati. Se le violazioni sono nuovamente commesse si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.238».