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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.054. in Assemblea riferita al C. 4623-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/02/2012  [ apri ]
30.054.(versione corretta)
inammissibile

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE). - 1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 7-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

2. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono modificare i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e, allo scopo, sono obbligate ad acquisire il vincolante parere preventivo di validazione dell'ISPRA delle analisi scientifiche prodotte a sostegno delle modifiche da apportare, che dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta».
3. All'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere non vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea».