Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis. - 1. Fino al 31 dicembre 2013 gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario non sono soggetti agli adempimenti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.