Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) tenere fermo, senza eccezione alcuna, il divieto di utilizzare animali randagi per la sperimentazione, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.