Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge statali e regionali non conformi alle disposizioni dell'articolo 81 o del presente titolo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. La Corte costituzionale adotta la sua decisione entro trenta giorni dal deposito del ricorso».