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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.8.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2011  [ apri ]
1.8.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 53 della Costituzione).

1. All'articolo 53 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La Repubblica assicura il rispetto del principio di equità tra le generazioni in ambito economico e sociale».

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 81 della Costituzione).

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 81. - La Repubblica si conforma al principio della stabilità di bilancio, anche in relazione alle verifiche a consuntivo con conseguenti misure di correzione.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
Il contenuto proprio della legge di bilancio è stabilito con legge approvata con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna delle Camere.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Art. 1-ter.
(Introduzione del titolo I-bis della parte seconda della Costituzione).

1. Dopo il titolo I della parte seconda della Costituzione è inserito il seguente:
«Titolo I-bis. EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA. - Art. 82-bis. - Il Parlamento stabilisce, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il saldo strutturale coerente con l'appartenenza all'Unione europea. I bilanci dello Stato e degli altri enti di cui all'articolo 114 rispettano i vincoli derivanti dalla deliberazione del Parlamento. La legge di cui all'articolo 81, terzo comma, stabilisce le modalità del coordinamento tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni per il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Il saldo strutturale stabilito ai sensi del primo comma può essere derogato con deliberazione approvata da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei propri componenti solo nelle fasi avverse del ciclo economico o per fare fronte a uno stato di necessità, non affrontabile con le ordinarie decisioni di bilancio, che pregiudichi la sostenibilità economica o sociale dell'ordinamento della Repubblica, anche in relazione alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Art. 82-ter. - Qualora il Presidente della Repubblica rinvii alle Camere una legge per violazione delle disposizioni dell'articolo 81 o del presente titolo, la legge può essere nuovamente approvata soltanto con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.
Qualora constati una violazione delle disposizioni dell'articolo 81 o del presente titolo in un decreto-legge, il Presidente della Repubblica ne dà comunicazione alle Camere con messaggio motivato all'atto dell'emanazione. In tal caso il decreto-legge può essere convertito in legge soltanto con la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.

Qualora constati una violazione delle disposizioni dell'articolo 81 o del presente titolo in un decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 76, il Presidente della Repubblica lo emana solo a seguito di deliberazione adottata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.
Art. 82-quater. - La Corte dei conti può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge statali e regionali non conformi alle disposizioni dell'articolo 81 o del presente titolo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
La Corte costituzionale adotta la sua decisione entro trenta giorni dal deposito del ricorso».

Art. 1-quater.
(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione).

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci»;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a condizione che sia osservato il principio previsto dall'articolo 81, primo comma».

Art. 1-quinquies.
(Modifica all'articolo 123 della Costituzione).

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Lo statuto definisce le procedure per il rispetto del principio di equilibrio finanziario, di cui al titolo I-bis, da parte della Regione».

Art. 1-sexies.
(Disposizioni transitorie).

1. Con legge approvata da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei propri componenti è disposta l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore e sono altresì disciplinati la metodologia e il procedimento per il calcolo del saldo strutturale e la responsabilità di ogni pubblica amministrazione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di stabilità. Le disposizioni di tale legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito e nel rispetto della medesima procedura.
2. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.
3. Le disposizioni dell'articolo 82-bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.