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Legislatura XVI

Proposta emendativa Dis.1.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
Dis.1.2.

Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:
2. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, le circoscrizioni giudiziarie sono modificate nei termini seguenti:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono soppressi tutti i tribunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non hanno sede nelle città capoluogo di provincia e sono contestualmente istituiti tribunali provinciali in ogni città che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge è capoluogo di provincia, con competenza territoriale sull'intero territorio provinciale ad esclusione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), a Cagliari è istituito un tribunale interprovinciale, con competenza sulle province di Cagliari, di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano;
c) nel termine indicato alla lettera a) è istituito, presso il tribunale di sorveglianza presente nella città sede di distretto di Corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello, l'ufficio di sorveglianza distrettuale, con competenza su tutto il territorio del distretto di corte di appello o della sezione distaccata e contestualmente sono soppressi tutti gli altri uffici di sorveglianza;
d) nel medesimo termine di cui alla lettera a) il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, determina con proprio decreto le nuove piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali provinciali e alle procure della Repubblica presso i tribunali provinciali, nonché agli uffici di sorveglianza distrettuali, tenendo conto dei carichi di lavoro arretrati dei tribunali esistenti e di quelli soppressi, ed in particolare delle sopravvenienze civili e penali degli ultimi tre anni, del numero di abitanti della circoscrizione giudiziaria e della necessità di contrasto alla criminalità organizzata e, per gli uffici di sorveglianza distrettuali, anche alla media della popolazione carceraria nel territorio di riferimento relativamente all'ultimo triennio;
e) l'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato;
f) alla data del 1o gennaio 2012 tutte le sezioni distaccate dei tribunali sono soppresse e le loro competenze assorbite dai tribunali provinciali, ad eccezione delle sezioni distaccate di Capri, Ischia, Lipari e Portoferraio e di quelle situate nel distretto di corte di appello di Cagliari e della sezione distaccata di corte di appello di Sassari. Il Ministro della giustizia, con propri decreti, sentito il Consiglio superiore della magistratura, può istituire ulteriori sezioni distaccate nel numero massimo di cento, da localizzare prioritariamente nelle città già sede dei tribunali soppressi.

3. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari soppressi sono trattati dagli uffici giudiziari che ne assorbono la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al precedente comma si intende fissata davanti all'ufficio giudiziario che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.
4. Nello stesso termine di cui al comma 1, lettera a), il Ministro della giustizia determina con propri decreti gli organici del personale amministrativo dei tribunali provinciali, delle relative procure della Repubblica e degli uffici di sorveglianza distrettuali, anche assegnando a detti uffici il personale già in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.