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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
9.3.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. È vietato predispone unità lavorative speciali destinate esclusivamente all'occupazione di persone assunte ai sensi della presenta norma. E vietato impiegare una percentuale superiore al 15 per Cento di persone assunte ai sensi della presente legge nelle singole imprese o nelle singole unità produttive che si avvalgano della modalità di compensazione indicata nell'articolo 5, commi 8, 8-bis e 8-ter».

1-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5, commi 8, 8-bis e 8-ter della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1-bis, è costituito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Comitato tecnico incaricato di definire linee guide applicative e rilevare, per i primi tre anni, l'andamento qualitativo e quantitativo derivante dall'applicazione della nuova disposizione. Al Comitato tecnico, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, partecipano rappresentati nominati dalla Conferenza Stato-regioni, rappresentati delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle persone con disabilità. I dati evidenziati confluiscono nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 21 della stessa legge 12 marzo 1999, n. 68.