stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-bis.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
7-bis.08.
inammissibile

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Misure a favore del ricambio generazionale nel settore agricolo e banca delle terre agricole).

1. Allo scopo di facilitare il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale è istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli nelle disponibilità di enti pubblici, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo,
organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime.
3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.
4. Nel sito internet dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili privati e pubblici e sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi.
5. Presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Nucleo operativo per la mediazione, di seguito denominato «Nucleo», con lo scopo di favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari, nonché di garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti nonché sugli aspetti tecnici ed economici proprio di ciascuna attività.
6. Il Nucleo è articolato in sottosezioni regionali, provinciali e, ove necessario, comunali. Le sottosezioni del Nucleo di cui al primo periodo agiscono secondo le linee guida stabilite dal Nucleo medesimo e di concetto con esso, avvalendosi delle strutture territoriali già esistenti.
7. Per le finalità di cui al comma 5, l'ISMEA stipula apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti.
8. Al fine di rendere fruibile a livello territoriale la Banca, l'ISMEA predispone un Piano per la formazione e l'assistenza tecnica, consultabile anche sul sito internet dell'ISMEA.
9. I subentranti e i precedenti proprietari possono stipulare un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.
10. Ai fini di cui al comma 9, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è indicato un termine massimo della durata di cinque anni.
11. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».
12. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmini di attività d'uso delle terre pubbliche nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.
13. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e VISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 12.
14. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Qualora i beni di cui al comma 3 siano terre demaniali a vocazione agricola, sono assegnati attraverso la mediazione del Nucleo operativo istituito presso l'ISMEA a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, con le modalità stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 3.
3-ter. Le regioni e gli enti locali che sono titolari della proprietà di terreni agricoli destinano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età qualora si tratti di terre demaniali a vocazione agricola».
15. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola» e sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;
b) al comma 2-bis, la parola: «subentranti» è soppressa;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».