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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-bis.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
7-bis.07.
inammissibile

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Misure di semplificazione a sostegno della competitività del settore agricolo).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione».

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

3. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, il numero di codice fiscale dei lavoratori, la data presunta di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte, il livello di inquadramento, e il riferimento al contratto collettivo applicato. A ciascun lavoratore è consegnata copia della comunicazione di assunzione, secondo la legislazione vigente.».

4. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La richiesta si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego nel termine, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente, e regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici con al meno 51 giornate;
b) il lavoratore stagionale abbia rispettato nell'anno precedente le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro».

5. Per favorire la semplificazione del sistema dei controlli a carico delle imprese soggette a certificazione, all'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano a) il controllo igienico sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;
b) il controllo relativo agli aspetti ambientali, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal Comune per le industrie insalubri».
b) il comma 4 è abrogato.

6. Al fine di semplificare le procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente in merito i soggetti richiedenti i contributi, promuovono ed attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate.»;
b) al comma 8 è soppressa la parola: «prioritariamente».

7. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli Organismi Pagatori interessati sono obbligati a predisporre in merito le adeguate procedure di gestione delle istanze, mettendo a disposizione degli utenti le circolari esplicative ed applicative correlate"».