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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-bis.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
7-bis.06.
inammissibile

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.

1. La fiscalità di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, si applica anche ai soggetti che avviano attività d'impresa nel settore dell'agricoltura, anche in forma associata, e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.
4. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.
4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 20011, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n 612010 e n. 612011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.
4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».