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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-bis.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
7-bis.05.
inammissibile

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
Misure per favorire la competitività delle imprese agricole).

1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni delle organizzazioni di produttori di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:
a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;
b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dei prodotti degli associati;
c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collaborazione commerciale degli stessi in altri Paesi;
d) pianificazione della produzione, prevenzione e gestione delle crisi.

3. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dall'anno 2011, un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 20 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione. Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e i criteri le modalità di ripartizione delle risorse appositamente stanziate sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 14. 6. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:
a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

7. Ai fini di cui al comma 6, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
8. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 7 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.
9. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.
10. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.
11. Al fine di far valere i diritti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
12. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.
13. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
14. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».