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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7-bis.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
7-bis.016.
inammissibile

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter.
(Potenziamento delle strutture sanitarie nel Mezzogiorno).

1. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e di migliorare l'offerta di servizi sanitari nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete dei servizi territoriali, anche al fine di ridurre l'emigrazione sanitaria è disposta l'assegnazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, per la realizzazione di un programma di investimenti anche per strutture fisiche e per beni strumentali coerenti con i Piani di riordino approvati ed in linea con gli indirizzi nazionali.
2. I programmi di investimento possono essere proposti dalle Regioni meridionali che hanno adottato misure, se necessarie, per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio e per garantire il rientro dai deficit sanitari.
3. I programmi di investimento sono approvati, previa intesa tra Stato e Regioni e nei limiti spesa in essa contenuti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 5 e 6 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 7 e 8.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni - Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico del soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
8. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al completa mento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionate della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza, la rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79.