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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
4.02.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Dismissione del patrimonio delle Regioni, delle Province e dei Comuni).

1. I Comuni, le Provincie e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali o affittato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2012, anche trasferendo alla Cassa depositi e prestiti unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, Provincie e Regioni.
2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa depositi e prestiti.
3. All'articolo 20, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «autonomia finanziaria» sono sostituite con le seguenti: «autonomia e sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alla incidenza degli oneri del servizio del debito sulla spesa corrente».