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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4612

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/09/2011  [ apri ]
3.015.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Dismissione del patrimonio immobiliare).

1. Il Ministro della difesa rende noti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi, distinti per territorio regionale, dei beni immobili in uso al Ministero della difesa non necessari a scopi istituzionali e che non sono stati avviati a procedure di valorizzazione, i quali possono essere trasferiti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, a Comuni, Province, Regioni. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione degli elenchi possono essere presentati all'Agenzia del demanio progetti di valorizzazione finalizzati all'alienazione dei beni immobili di cui al precedente periodo da parte di soggetti pubblici o privati, contenenti le necessarie autorizzazioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali progetti possono prevedere l'utilizzo di fondi d'investimento immobiliari chiusi compartecipati da Stato ed enti pubblici locali e regionali, ai sensi del citato articolo 33, ovvero prevedere procedure dirette di alienazione attraverso gare ad evidenza pubblica. In nessun caso un bene immobiliare inserito nei progetti di valorizzazione di cui al periodo precedente può essere conferito al fondo o avviato ad alienazione prima della definitiva approvazione dell'autorizzazione urbanistica. Ciascun progetto di valorizzazione deve contenere la destinazione ad usi pubblici ovvero alla realizzazione di unità immobiliari da immettere sul mercato degli affitti a canoni sostenibili di una quota non inferiore al trenta per cento delle cubature autorizzate e delle superfici coinvolte.
2. L'Agenzia del demanio coordina la valutazione dei progetti di cui al precedente comma, sulla base di criteri stabiliti previa intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i progetti valutati positivamente, l'Agenzia del demanio, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti di valorizzazione di cui al comma 1, dispone il trasferimento dei beni nella proprietà degli enti pubblici locali e regionali, ovvero dei fondi pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato. I beni contenuti negli elenchi di cui al precedente comma 1 per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione, ovvero se presentati non abbiano ricevuto una valutazione positiva, vengono inseriti negli elenchi del beni trasferibili secondo le ordinarie procedure disposte dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 gli enti pubblici locali o regionali possono procedere alla dismissione di parti del loro patrimonio immobiliare. Anche in tale caso il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato.
4. Nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la previsione di cui all'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle regioni, agli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con esclusione del settore idrico. La partecipazione al programma di dismissioni consente l'accesso al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto. La mancata partecipazione comporta l'aumento del 5 per cento del concorso dell'ente al patto di stabilità interno, che si eleva al 15 per cento nel caso delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo che la mancata partecipazione sia adeguatamente motivata con relazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 febbraio 2012 e dal medesimo autorizzata. Le modalità di dismissione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione.
5. Nel caso di infrastrutture caratterizzate da monopolio naturale, quali porti ed aeroporti, la dismissione non può superare il 49 per cento delle quote azionarie ma può prevedere la cessione dei compiti gestionali e operativi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite normative di regolazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche locali nei settori ancora privi di regolazione, ivi compresa l'istituzione di apposite agenzie di regolamentazione aventi carattere federale.
6. Dalle misure di cui al presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2016 da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Conseguentemente:
1) all'articolo 4, comma 32, sopprimere la lettera d);
2) all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole da: rispettivamente fino a: dicembre 2013 e da in società fino a: rilevanza economica.